27/02/2018
AIA
Il decreto 272/2014 sulla relazione di riferimento è illegittimo
In materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la relazione di riferimento costituisce lo strumento pratico finalizzato al confronto, in termini quantitativi, tra lo stato del sito su cui insiste un’installazione e lo stato del medesimo sito una volta cessata l’attività. La relazione consente, in pratica, di valutare l’eventuale aumento significativo dell’inquinamento del suolo o delle acque sotterranee.
A livello normativo, i riferimenti provengono dalla direttiva europea 2010/75, conosciuta come direttiva IED, riferita alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, e il D.L.vo 152/2006, la nostra normativa nazionale di riferimento in materia di ambiente, precisamente l’art. 5, recante le definizioni in materia di VAS, VIA e AIA.
Con riferimento all’AIA, l’art. 29-sexies del decreto citato rinviava la definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento ad un decreto del Ministero dell’Ambiente: da qui, l’emanazione del decreto ministeriale 13 novembre 2014, n. 272.
E’ proprio quest’ultimo provvedimento ad essere stato oggetto di sindacato di legittimità.
Il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione è quello del TAR del Lazio, che, con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017, ha sancito l’illegittimità del D.M. 272/2014 derivante dal mancato rispetto dell’iter procedurale prescritto per la sua adozione, e quindi il suo annullamento. Tale riconosciuta illegittimità investe, peraltro, anche “ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso”.
Questo in quanto il D.M., la cui natura di atto regolamentare è fuori dubbio, “non risulta comunicato al presidente del Consiglio dei ministri prima dell’emanazione, non risulta essere stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, né al visto e alla registrazione della Corte dei conti; inoltre non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, essendo stata resa nota in Gazzetta l’adozione del decreto con uno scarno comunicato e non è neppure recata la denominazione di regolamento”. Trattasi, dunque, di un’irrimediabile illegittimità, derivante dal mancato rispetto della procedura di formazione del regolamento mediante decreto ministeriale descritta dall’art. 17 della Legge 400/1988.