Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la circolare n. 2 del 9 luglio 2024, ha fornito aggiornamenti normativi in merito alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

In particolare, il Comitato nazionale, a seguito della modifica dell’art. 84 del Codice della Strada intervenuta ad opera dell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, ha ritenuto necessario precisare quanto segue:

“- i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
– è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
– è vietata la sub-locazione;
– per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
– i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).”
 

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