Con la Circolare n. 987 del 26 ottobre 2016, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito “Chiarimenti in merito al trattamento di reciprocità UE/Confederazione Svizzera” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. a), D.M. n. 120/2014, che prevede – fra i requisiti da possedere ai fini dell’iscrizione all’Albo – il possesso della cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’UE o di altro Stato, “a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani”.

Il Comitato Nazionale, a tal proposito, richiama l’art. 5 dell’Accordo siglato fra UE e Confederazione svizzera (ratificato in Italia con L. n. 364/2000), che prevede la possibilità per le Società di svolgere, sul territorio dell’altra parte contraente, un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Sulla scorta di tale norma, il Comitato ne deduce che sarebbe consentita l’iscrizione all’Albo con la limitazione, per l’impresa iscritta, di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

Nella Circolare si legge inoltre che il provvedimento di iscrizione dovrà contenere la seguente prescrizione: “l’impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell’art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 264 (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone)”. (SB)


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