Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare prot. n. 437 del 29 maggio 2015, ha fornito la propria interpretazione in tema di iscrizioni ai sensi dell’art. 212, comma 8, D.L.vo n. 152/2006.
In particolare, per quanto attiene l’impresa che intenda trasportare ai centri di raccolta ex D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, che siano stati assimilati ai rifiuti urbani, il Comitato Nazionale sostiene che l’art. 212, comma 8 sopra richiamato “non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo di iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale”. Conseguentemente, per tali soggetti è obbligatoria l’iscrizione nella categoria 2-bis, D.M. n. 120/2014 (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, D.L.vo n. 152/2006). (GG)


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