12/06/2015
Albo Gestori Ambientali
Emanato il regolamento per i controlli sulla veridicità della documentazione utile per l'iscrizione
Con Delibera prot. n. 1 del 22 aprile 2015 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha determinato le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Le disposizioni contenute nell’Allegato A alla Delibera in oggetto sono volte a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa, nonché l’eventuale repressione di abusi.
A tal fine, ogni Sezione regionale è tenuta ad effettuare controlli a campione in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle domande di iscrizione presentate, con cadenza almeno trimestrale e mediante estrazione casuale elaborata informaticamente (art. 2).
I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all’art. 46, D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati tramite consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante, ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione certificante. Il responsabile del procedimento potrà inoltre, nei casi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese secondo quanto previsto dall’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, rivolgersi all’interessato per chiedere la produzione di documenti originali, oppure effettuare controlli tramite i competenti organi della PA (art. 4. Si noti peraltro che la numerazione degli articoli risulta errata all’interno della Delibera in oggetto).
Secondo l’art. 5, nel caso in cui a seguito dei controlli siano rilevano irregolarità, imprecisione e/o omissioni non costituenti falsità, il responsabile del procedimento è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro dieci giorni. Qualora questi ultimi non provvedano, la Sezione Regionale adotterà gli atti ed i relativi provvedimenti di competenza.
Nel caso, invece, di dati non veritieri, la Sezione Regionale emanerà ai sensi dell’art. 6 un provvedimento di decadenza degli interessati dai benefici eventualmente ottenuti, nonché ogni altro provvedimento necessario all’applicazione dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, contenente “Norme penali” inerenti fattispecie di atti falsi.
Le norme contenute nella Delibera in questione sono adottate, in fase sperimentale, per un anno dall’entrata in vigore. (GG)