Con la recente Delibera n. 3 del 15 ottobre 2015 è integrata la precedente Delib. n. 2 del 16 settembre 2015, recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.”
L’integrata Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 conteneva i criteri per l’applicazione dell’art. 8, c. 2, D.M. 120/2014, che dispone – a determinate condizioni – che le imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212 c. 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di ulteriori iscrizioni.
A seguito delle intercorse integrazioni, è ora previsto che l’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio, che intende iscriversi nella categoria 5, possa essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi anche i rifiuti non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore.
Inoltre, l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e ai rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore, anche “i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti”.
La Deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato. (MVB)


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