L’Albo Gestori Ambientali ha emanato l’1 agosto 2019 una nuova circolare (PROT.0000009) per fare chiarezza in merito all’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri, individuando per due casi specifici quale legge debba essere applicata e per quale intermediario sia necessaria l’iscrizione all’albo.

 

In particolare, il Comitato delinea due ipotesi:

1) l’intermediario avete sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destinazione estera in qualità di “esportatore” / notificatore dei rifiuti rimane soggetto alla giurisdizione del Paese di spedizione.

2) l’intermediario avete sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destinazione estera in qualità di “importatore” / destinatario dei rifiuti rimane soggetto alla giurisdizione del Paese di destinazione.

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Detto ciò, solo nel primo caso l’intermediario estero, che agisce in qualità di notificatore, deve essere iscritto all’Albo nella pertinente categoria. Così come deve essere iscritto all’Albo l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’art. 18 del Reg. (CE) 1013/2006.

Al contrario, l’intermediario etero in quanto destinatario della spedizione, rimane soggetto alla giurisdizione del Paese di destinazione e quindi per tale soggetto non è richiesta l’iscrizione all’Albo.


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