Con la Circolare n. 6 dell’11 maggio 2021 l’Albo Gestori ambientali ha stabilito che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

L’art. 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

L’Albo ha quindi ricordato che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31 luglio 2021. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso, chiarisce l’Albo, che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

 

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