23/12/2020
Albo, i soggetti iscritti in cat. 4 e 2-bis possono trasportare i "nuovi rifiuti urbani"
Nuova importante Delibera dell'Albo Nazionale Gestori
Albo gestori ambientali RifiutiCon la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti indicazioni circa l’applicazione del nuovo articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.L.vo 152/2006 relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
L’Albo, difatti, ha stabilito che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.
Pertanto, l’Albo ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.
Di tutto ciò e di tutte le novità introdotte dal DLvo 116/20 si tratterà al Corso di formazione RIFIUTI: NOVITA’ E CRITICITA’ DOPO LE RIFORME CIRCULAR ECONOMY, il 21 gennaio 2021 in diretta webinar.