29/07/2022
Albo, cabotaggio rifiuti e transfrontaliero: chiarimenti sulle categorie di iscrizione
Pubblicata Circolare n. 7 del 28 luglio 2022
Albo Gestori Rifiuti trasporto transfrontalieroE’ stata pubblicata oggi sul sito dell’Albo una nuova Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 28 luglio 2022, n. 7 recante: “Iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto”.
Con la circolare, l’Albo ha fornito chiarimenti in materia di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano, trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano e trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.
Nello specifico, nel caso di impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire che questa debba iscriversi all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006 nella categoria 1, 4 o 5 in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.
In tal caso, l’iscrizione all’Albo nelle suddette categorie è subordinata alla verifica del possesso di licenza comunitaria al trasporto di merci di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009, rilasciata dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore estero, oltre che dei requisiti previsti ai sensi del DM 120/2014. Considerato altresì che l’attività di cabotaggio di rifiuti in Italia è sottoposta a precise condizioni tecnico-operative previste dalla richiamata normativa, il Comitato nazionale ha ritenuto che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali debba essere riportata la seguente indicazione: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.
Per quanto la categoria di iscrizione all’Albo necessaria per svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada, di un trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti, il Comitato nazionale ha ritenuto che debba iscriversi nella categoria 6 dell’Albo:
– l’impresa stabilita in uno Stato appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, nonché
– l’impresa stabilita in Italia,
purché in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (licenza comunitaria) e al mercato per il trasporto combinato, che intenda effettuare trasporti di rifiuti sui tragitti stradali, in territorio italiano, ai sensi del richiamato articolo 4 del DM 15 febbraio 2001.
Inoltre, il Comitato nazionale ha altresì precisato che qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, esso è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero; i tragitti stradali iniziali e/o terminali, svolti esclusivamente sul territorio italiano, si configurano di fatto come trasporti di rifiuti interni allo Stato, e quindi, se gli stessi sono svolti da un’impresa estera, sono da considerarsi come trasporti di cabotaggio. Pertanto, in quest’ultimo caso, l’impresa stabilita in uno Stato (diverso dall’Italia) appartenente all’Unione europea o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo ed in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e al mercato per il trasporto internazionale di merci di cui al reg. (CE) 1072/2009, deve iscriversi all’Albo nelle catt. 1, 4 o 5 secondo quanto precisato al punto 1 della presente circolare.
Da ultimo, sullo svolgimento dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti qualora l’impresa sia iscritta nelle catt. 1, 4 e 5, il Comitato nazionale ha precisato che le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti:
– alle condizioni stabilite dal menzionato art. 8, comma 3,
– purché siano in possesso di licenza comunitaria di cui all’art. 8 del reg. (CE) n. 1072/2009 o di autorizzazioni internazionali (CEMT e/o autorizzazioni a viaggio),
– nonché nei limiti stabiliti dalla normativa vigente sul trasporto internazionale di merci.
Il Comitato nazionale ha infine precisato che l’impresa stabilita all’estero, iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia possa avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.