21/06/2021
Recupero di rifiuti metallici: istituto registro presso l’Albo
Dal 1° settembre in vigore la delibera n. 4 del 3 giugno 2021
Albo gestori ambientali RifiutiAl fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo. A tal fine, con la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale – che entrerà in vigore dal 1° settembre 2021 – è stato istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali il registro, di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
Quali sono i requisiti d’iscrizione?
Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporto di merci, che intendono iscriversi al registro devono, ai sensi dell’art. 2 della cennata deliberazione:
“a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;
d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”.
Come ci si iscrive?
Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente; le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.
Da ultimo, si segnala che l’iscrizione al registro è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.