Si segnala che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2017, il D.L.vo 15 settembre 2017, n. 145, recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Il provvedimento, in vigore a partire dal 22 ottobre 2017, è stato adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge di delegazione europea 2015 (n. 170/2016), che ha delegato, appunto, il Governo ad adottare i decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il decreto, tramite il quale si intende garantire la corretta e completa informazione al consumatore e la rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, prevede l’obbligo di indicare, sul preimballaggio o sull’etichetta apposta ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale, la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Il provvedimento specifica, inoltre, i casi in cui l’indicazione può essere omessa, ed introduce specifiche sanzioni amministrative conseguenti alla mancata indicazione, della cui irrogazione è incaricato, quale autorità competente, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 6 aprile 2018. (LM)


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