La necessità di preservare gli habitat naturali nella loro condizione originaria al fine di non arrecare (o limitare) danni irreversibili alla fauna e alla flora selvatiche locali risulta una ragione assolutamente valida e non contestabile, avuto riguardo al preminente rilievo del bene “ambiente” riconosciuto in modo espresso anche a livello costituzionale a seguito della modifica dell’art. 9 della Costituzione da parte della L. Cost. 1/2022.

L’art. 9, comma 3, primo periodo, Cost. prevede infatti che «[La Repubblica] Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.»

Così si è espresso il TAR Lombardia (MI), Sez. IV con sentenza n. 529 del 7 marzo 2022 in tema di biodiversità, precauzione e tutela delle specie autoctone.


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