La pratica della “fertirrigazione”, idonea a sottrarre il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità dei liquami, dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

Summer School Gestione Rifiuti: Aspetti pratici, critici e operativi

Così si è espressa la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 23148 del 27 maggio.

 


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