Si è registrata nell’ultimo mese una particolare attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità verso la fattispecie di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006 inerente l’attività di gestione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione con particolare riferimento alla fase del trasporto.

Dalla semplice lettura della norma è già possibile ricavarsi che non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente ma la concreta attività posta in essere senza i prescritti titoli abilitativi.

Ma quando in definitiva si può dire configurato il reato?

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La Corte di Cassazione – dapprima con sentenza n. 30180 del 5 luglio 2018 e poi con le successive pronunce n. 30627 del 6 luglio 2018, n. 31387, n. 31389, n. 31395, n. 31396 del 10 luglio 2018 e n. 32180 del 13 luglio 2018 – afferma che “trattandosi di reato istantaneo è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché non sia occasionale. Con riferimento al trasporto, per individuarne la natura non occasionale vanno considerati, anche alternativamente, dati univocamente sintomatici quali, ad esempio, l’organizzazione del medesimo a scopo di lucro e in modo permanente, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, l’eterogeneità dei rifiuti gestiti, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari”.

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Le sentenze citate sono disponibili sul sito di TuttoAmbiente.

Di questo e molto altro si tratterà nel “Master Gestione Rifiuti“, che si terrà nelle edizioni di:

  • Roma, dal 10 ottobre al 7 novembre 2018
  • Milano, dal 14 novembre al 12 dicembre 2018

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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