Il Consiglio di Stato, con la sentenza 28/08/2019, n. 5920, ha affermato, che “in caso di utilizzo in agricoltura di fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane, le disposizioni di cui al D. L.vo 99/1992 non esauriscono la disciplina applicabile, ma dev’essere altresì rispettata la disciplina propria dei rifiuti ed in particolare occorre fare riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 alla parte IV del D. L.vo 152/2006”, sostanzialmente facendo un’incredibile retromarcia anche dopo la riforma operata dal Decreto Ponte Morandi, basandosi sull’ennesima interpretazione estensiva del principio di precauzione.

rifiuti

In argomento si segnala il commento “Questione fanghi in agricoltura dopo il D.L. Morandi: emergenza risolta?”

Anche di questo tema si tratterà al corso “Rifiuti: novità e criticità” su Cagliari (02/10/2019) e su Milano (10/10/2019)

Info e approfondimenti: 0523.315305 – info@tuttoambiente.it


Condividi: