Nell’ambito di un contratto di appalto, l’appaltatore è vincolato verso il committente alla realizzazione di un’opera o alla prestazione di un servizio, e vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l’intera attività assumendosene i relativi rischi.

La gestione dell’intera attività ricomprende, dunque, anche la gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione della sua prestazione contrattuale: è l’appaltatore che li produce ed è, quindi, lui il titolare degli obblighi connessi alla corretta gestione degli stessi (qui un approfondimento: “Appalto e individuazione del produttore di rifiuti: le ultime indicazioni della giurisprudenza”).
Questo significa che l’eventuale gestione illecita di tali rifiuti (art. 256 del D.L.vo 152/2006) dovrà essere, generalmente, imputata all’appaltatore.

fattronata

Generalmente in quanto è sempre possibile, di fatto, un’eccezione. Si tratta del caso in cui vi sia ingerenza o controllo diretto dei lavori da parte del committente: questa sorta di partecipazione fa sì che i relativi obblighi connessi alla gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dell’opera appaltata si estendono anche a suo carico.
Si tratterà, allora, di valutare caso per caso se sussiste l’interferenza del committente.

Lo ha specificato la Cassazione penale, nella sentenza n. 223 del 9 gennaio 2018, concludendo, nel caso di specie, per l’esclusione della responsabilità del committente sulla base dell’assenza di un tale diretto coinvolgimento nell’esecuzione delle opere appaltate. Poco prima, peraltro, la Corte si era pronunciata anche per il caso del subappalto, affermando che l’appaltante non è obbligato ad intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dal subappaltatore.

Di questo ed altro si tratterà approfonditamente durante il Corso “Rifiuti, Scarichi, Emissioni: Disciplina e casi pratici, che si svolgerà, nella sua Quinta edizione, a Milano dal 13 al 15 marzo 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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