Sulla GUCE n. L81 del 31 marzo 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/426, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (che fra l’altro abroga la Direttiva 2009/142/CE).
Le disposizioni contenute in tale provvedimento si applicano, secondo quanto previsto dall’art. 2, sia agli apparecchi (ossia agli “apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori”), nonché agli accessori (costituiti dai dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio”). Diversamente, non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento gli apparecchi destinati specificamente all’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali, all’uso su aerei e ferrovie e quelli a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori (art. 1, comma 3).
Il Regolamento n. 2016/460 stabilisce poi specifici obblighi per gli operatori economici (Capo II), nonché disposizioni in tema di conformità di apparecchi e accessori (Capo III). Viene peraltro demandata agli Stati membri l’emanazione di apposite sanzioni in caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento (art. 43).
In base a quanto disposto dall’art. 46 il Regolamento in questione, che entra in vigore il 20 aprile 2016, si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne che per alcune disposizioni che acquistano efficacia a decorrere dal 21 ottobre 2016 o dal 21 marzo 2018. (GG)


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