Il Consiglio dei Ministri n. 45, fissato nel tardo pomeriggio del 19 febbraio 2019, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Si tratta di una delle tematiche ambientali che figuravano nella Legge di delegazione UE 2016/2017, in vigore dal 21 novembre 2017, che conteneva – tra le altre – la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, applicabile sia agli apparecchi (ossia agli “apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori”), sia agli accessori (costituiti dai dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio).

Così, a poco più di un anno dall’approvazione, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 28 del 20 novembre 2018, di due decreti sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, il nuovo regolamento appena approvato, si legge nel Comunicato Stampa del CdM n. 45, ha l’obiettivo di armonizzare le discipline nazionali, anche alla luce delle nuove disposizioni che riguardano la libera circolazione dei prodotti non alimentari, di garantire la certezza del diritto riguardo a determinati requisiti essenziali degli apparecchi e di semplificare il quadro normativo per la loro immissione sul mercato, nonché di assicurare in tutta l’Unione europea un livello uniformemente alto di prestazione degli organismi di certificazione notificati. Il provvedimento disciplina specifiche sanzioni amministrative per le singole fattispecie di illecito.

 


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