23/05/2018
AEE e sostanze pericolose
Novità per le esenzioni relative al piombo
L’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) segue le regole della Direttiva 2011/65/UE dell’8 giugno 2011, che disciplina, oltre alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose, anche il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE (i RAEE). Tra le varie restrizioni, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano piombo.
Su questo tema è recentemente intervenuta la Commissione UE, adottando una serie di direttive delegate, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2018 (L 123/94) ed in vigore dal 7 giugno 2018, che modificano l’Allegato III della Direttiva 2011/65, relativo alle applicazioni esentate dalle restrizioni, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
Le nuove direttive delegate, che modificano tale allegato III, sono le seguenti:
- 2018/736 del 27 febbraio 2018, relativa all’esenzione per componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica;
- 2018/738 del 27 febbraio 2018, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet;
- 2018/739 del 1° marzo 2018, circa l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, e nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso;
- 2018/740 del 1° marzo 2018, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso;
- 2018/741 del 1° marzo 2018, circa l’esenzione relativa alle leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso;
- 2018/742 del 1° marzo 2018, concernente l’esenzione relativa all’uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione ((ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso).
Il termine di recepimento è fissato al 30 giugno 2019 e le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019.