Con D.M. 31 marzo 2017 (GU n. 90 del 18 aprile 2017) sono state definite le modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 36/2001.

Nell’ambito di applicazione del Decreto sono comprese (ai sensi del D.M. 13 febbraio 2014), le sorgenti radar, le sorgenti radiotelevisive e le sorgenti di telefonia mobile ed esclusi gli impianti dei radioamatori, nel catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 1, comma 1). Sono invece esclusi gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia (art. 1, comma 2).

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 31 marzo 2017 i catasti regionali trasmettono al catasto nazionale i dati e le informazioni di competenza regionale in essi presenti e il Ministero dell’ambiente inserisce i dati acquisiti nel catasto nazionale secondo procedure elettroniche di interscambio dati tramite internet. (GG)


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