Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 178686 del 2 ottobre 2024, ha risposto all’interpello formulato dalla Provincia di Alessandria che chiedeva chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 20 comma 8 lettera c quater) del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

 

Nel riscontro il Ministero ha chiarito che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, possono considerarsi idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili:
 
– le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis) dell’art. 20 comma 8, anche se ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e se ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del medesimo decreto legislativo;

– le aree di cui alla lettera c ter) dell’art. 20 comma 8, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
 
Il Ministero ha concluso che sono da considerarsi inoltre idonee tutte le aree indicate nella lettera c) quater dell’art. 20 comma 8 del D.lgs 199/2021.
 
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