15/05/2018
ARERA, tariffe rifiuti
Quali criteri si applicano?
La L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti: così, con la deliberazione 4 gennaio 2018 (1/2018/A), l’ARERA ha avviato le attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, in termini di modifiche organizzative e gestionali, prevedendo inoltre di avviare, in un momento successivo alle modifiche organizzative, una prima ricognizione della situazione fattuale del settore e delle singole attività nel ciclo dei rifiuti.
Successivamente, con la deliberazione 5 aprile 2018 (225/2018/R/rif) è stato avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con riferimento almeno ai seguenti aspetti:
- definizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;
- fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- modalità di approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo d’ambito ottimale, o dall’autorità competente a ciò preposta, per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani d’ambito.
Da ultimo, con un Comunicato del 10 maggio 2018 l’Autorità ha fornito alcuni chiarimenti circa i criteri e le modalità operative per la verifica dei piani d’ambito e l’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, o dall’autorità competente, per il servizio integrato e di quelle definite dai gestori degli impianti di trattamento.
Si legge, precisamente, che “al fine di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare, sino all’adozione dei provvedimenti tariffari in esito al procedimento di cui sopra continueranno ad applicarsi transitoriamente i criteri e le modalità operative disposti dalla disciplina previgente alla legge n. 205/17 con riferimento, in particolare, all’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, o dall’autorità competente a ciò preposta, per il servizio integrato, all’approvazione delle tariffe definite dai gestori degli impianti di trattamento, nonché alla valutazione dei piani d’ambito”.