Così la Corte di Cassazione, III Sez. Penale, si è espressa con la sentenza del 30 aprile 2019, n.17819:

“L’accumulo di fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli ortaggi (nella specie, carote), l’escavazione e il deposito sul terreno per l’essicamento sono condotte estranee all’attività produttiva di lavaggio e confezionamento per la vendita degli stessi, con conseguente esclusione dell’ipotesi del sottoprodotto di cui all’art. 184-bis D.Lvo n. 152/2006 ed applicazione della disciplina sui rifiuti”

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