Pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato UE 2024/2571 della Commissione del 19 luglio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.
 
Nello specifico, il provvedimento – che entrerà in vigore dal 17 ottobre 2024 e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri – contiene nell’allegato I il format del certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento, mentre nell’allegato II riporta le istruzioni specifiche per la compilazione di tale certificato.
 
Nello specifico, si precisa che tale Regolamento è stato emanato per dare attuazione all’art. 15, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizione transfrontaliere di rifiuti che dispone che: “Quando l’impianto di recupero o smaltimento che effettua un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento consegna i rifiuti per qualsiasi operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o successiva operazione intermedia o non intermedia di smaltimento a un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti o nel termine più breve di cui all’articolo 9, paragrafo 6, un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento. L’impianto che effettua l’operazione intermedia di recupero o l’operazione intermedia di smaltimento di cui al paragrafo 3 trasmette prontamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono”.
 
Per completezza, si ricorda invece che nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare (D13, D14, D15) presso impianti siti all’interno del territorio italiano, l’acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell’articolo 188 -bis , comma 4, lettera h) , del D.L.vo 152/2006 [comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti], così come chiarito dall’art. 5, comma 5, del D.M. Rentri n. 59/2023.
 
Per approfondire si consiglia la Scuola Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti La transizione verso la nuova disciplina (Reg. 2024/1157), IV edizione, che si terrà in diretta online, dal 21 al 23 gennaio 2025.
 
Scuola Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti gennaio 2025
 


Condividi: