Le attività di mera demolizione di manufatti non originano mai sottoprodotti, ma solo rifiuti.

Così si è espressa la Cassazione penale nella sentenza n. 8848 del 23 febbraio 2018, relativamente a materiali quali inerti, legno e ferro provenienti da demolizioni.
Nel caso di specie, la parte sosteneva che si trattasse di sottoprodotti, in quanto destinati ad essere riutilizzati quali materie prime in altri cantieri, dimenticando, tuttavia, uno dei requisiti essenziali dei sottoprodotti: la derivazione da un processo di produzione (qui un approfondimento: “Sottospecie di sottoprodotto…”).

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In tema di sottoprodotti, infatti, l’art. 184 bis, comma 1, lett. a), del D.L.vo. 152/2006 specifica chiaramente che «la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto».

Su tali premesse, la Corte ha sottolineato che “il sottoprodotto deve “trarre origine” – quindi provenire direttamente – da un “processo di produzione”, dunque da un’attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia)”.

Di conseguenza, l’attività di demolizione edifici o strade non può configurare un processo di produzione, in quanto non risulta essere finalizzata alla produzione di alcunché: ne deriva, allora, che le attività di mera demolizione di manufatti non originano mai sottoprodotti, ma solo rifiuti (sulla stessa linea, ad esempio: Cass. Pen. n. 33028/2015, 17126/2015, 42342/2015).

Questo è uno dei tanti temi che saranno approfonditi durante il Corso “Terre e Rocce da scavo: La nuova disciplina (DPR n. 120/2017)”, che si terrà a Milano, il 22 marzo 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


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