02/05/2022
Attuazione PNRR: nuove misure urgenti in materia ambientale
In vigore dal 1° maggio il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
clima Energia RifiutiE’ entrato in vigore il 1° maggio il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
in particolare, il Capo III del provvedimento elenca una serie di “Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute” :
- l’art. 23 prevede disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino;
- l’art. 24 stabilisce un potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA;
- l’art. 25 ha ad oggetto il Programma nazionale di gestione dei rifiuti. La norma, in particolare abroga la lettera i) dell’articolo 198-bis, comma 3, del D.L.vo 152/2006 e, inoltre, all’articolo 199 del D.L.vo 152/2006 dopo il comma 6, il Decreto-Legge ha inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
- l’art. 26 disciplina il supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica;
- l’art. 27 prevede l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Il SNPS, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attivita’ di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorita’ di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
In ultimo, si segnala che l’art. 33 del Decreto-Legge prevede disposizioni urgenti anche per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti. Nello specifico, la costruzione e l’esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonchè le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
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