Entra in vigore il 13 luglio la Legge 26 giugno 2024, n. 86 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

La legge definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.

In particolare, l’art. 3 della Legge, stabilisce che ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi.

I LEP saranno determinati anche in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, nonchè in tema di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
 

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