Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (in GU n. 68 del 22 marzo 2017) ha individuato gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Le nuove norme, in vigore dal 6 aprile 2017, introducono semplificazioni alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.vo n. 42/2004), che ha introdotto l’autorizzazione paesaggistica, e del D.P.R. n. 139/2010, che ha previsto l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

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In particolare negli Allegati A e B del nuovo D.P.R. n. 31/2017 sono rispettivamente individuati una serie di interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (ad esempio: opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ecc.) e quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (ad esempio: interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti, ecc.).

Gli artt. 7-13 sono inoltre dedicati al procedimento autorizzatorio semplificato. (GG)


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