23/07/2018
Autorizzazione al sottoprodotto?
Nessuna norma la prescrive!
Non c’è ancora pace sulla produzione e l’utilizzo dei sottoprodotti.
Si ha notizia, infatti, di situazioni in cui enti (non direttamente coinvolti) richiedono alle aziende produttrici e/o utilizzatrici dei sottoprodotti un’autorizzazione o un avvallo della loro procedura da parte di un ente che sia competente in materia: solo questo garantirebbe la certa esclusione dalla normativa rifiuti.
È necessario prendere le distanze da una simile richiesta: infatti, non solo la normativa non prevede niente di tutto ciò, ma è anche contrario all’istituto stesso del sottoprodotto nonché alle finalità di semplificazione ad esso collegato.
Né l’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, né il D.M. 264/16, né le Circolari Ministeriali n. 3084/17 e n. 7619/17 si esprimono a favore di un’autorizzazione o di un’asseverazione formale della procedura di utilizzo dei sottoprodotti. Anzi, il D.M. 264/16 è stato emanato proprio allo scopo di agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto, e non irrigidire la normativa sostanziale del settore!
Tra l’altro, non ci sono strumenti di prova necessari o modalità probatorie esclusive: i mezzi di prova possono essere individuati in autonomia, ed essere altresì diversi da quelli previsti dal Regolamento.
Nemmeno l’iscrizione al c.d. “elenco sottoprodotti” è un requisito abilitante per gli operatori, tanto che la qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco.
Ciò nonostante, rimane pur sempre ferma la vincolante applicazione delle norme di settore ed il rispetto dei requisiti normativi posti dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/06: strategica è la predisposizione di un dossier, ovvero di una procedura di utilizzo dei sottoprodotti, in cui si dia atto del soddisfacimento dei criteri posti dal Legislatore, e sia sempre disponibile in caso di controllo in azienda.
L’immotivata richiesta di autorizzazione o di avvallo comporta il rischio di disincentivare l’impiego di materiali che, seppure residuali, potrebbero essere utilmente impiegati nello stesso o in altro ciclo produttivo, nel rispetto della tutela dell’ambiente e della tutela della salute, in attuazione del principio di prevenzione della formazione di rifiuti e della gerarchia dei rifiuti. (MVB)