In attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento sulla disciplina dell’AUA e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI e sugli impianti non soggetti ad AIA, è stato pubblicato in data 30 giugno 2015, il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2015 “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”. In Allegato è disponibile il modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA, che accorpa sette diverse autorizzazioni (tra cui quelle relative allo smaltimento di rifiuti, fanghi e acque reflue) e alla quale le Regioni dovranno adeguarsi. Essa durerà 15 anni dalla data di rilascio e dovrà essere integrata con una dichiarazione di autocontrollo solo in caso di scarichi pericolosi. I gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione agli scarichi, comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del T.U.A., la comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, comma 4 o 6 della L. 447/1995, l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo depurativo in agricoltura, le comunicazioni in materia di rifiuti. Possono richiedere l’AUA le PMI, come definite dal DM 18 aprile 2015e gli impianti non soggetti ad AIA. La domanda deve essere presentata al SUAP che provvede ad inoltrarla all’autorità competente. (RT)


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