11/10/2019
Procedimenti autorizzatori: il Comune dissenziente può proporre opposizione?
Il parere del Consiglio di Stato
Autorizzazioni rifiuti RifiutiCon il parere del 30 settembre 2019, n. 2534 il Consiglio di Stato, su richiesta della Presidenza del Consiglio, si è espresso sulla legittimazione del Comune dissenziente a proporre opposizione al Consiglio dei Ministri contro la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sui procedimenti autorizzatori relativi anche ad impianti di smaltimento di rifiuti e di produzione di energia da fonte rinnovabile.
L’art. 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti” della Legge 7 agosto 1990, n.241 prevede difatti che la determinazione positiva della Conferenza possa essere impugnata entro 10 giorni presso il Consiglio dei Ministri “dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”.
La Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto però che “in linea di massima debba escludersi una competenza comunale idonea a legittimare la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ma che tale possibilità non possa essere esclusa a priori con assoluta certezza, residuando comunque la possibilità che essa possa trovare il suo fondamento in attribuzioni o deleghe di funzioni di tutela ad opera di leggi statali o regionali settoriali”.
In conclusione, “le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 – in quelle amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 267 del 2000 (…)”.
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