I Regolamenti (UE) n. 4/2016 e n. 5/2016 modificano, rispettivamente, il Reg. (CE) n. 216/2008 (che regola il settore dell’aviazione civile) ed il Reg. (UE) n. 748/2012 (in tema di certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili) per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale e la relativa attuazione dei medesimi.
Il Reg. (UE) n. 4/2016 interviene in particolare sull’art. 6, par. 1, Reg. (CE) n. 216/2008, il quale prevede che i prodotti (ossia gli aeromobili), le relative parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei Volumi I e II dell’Allegato 16 della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, i quali sono stati modificati nel 2014 con l’introduzione di nuove norme acustiche. L’art. 6, par. 1 sopra richiamato è quindi modificato di conseguenza, per tenere conto di tali nuovi requisiti internazionali.
Sempre in ragione delle medesime novità intervenute a livello internazionale, il Reg. (UE) n. 5/2016 modifica l’Allegato I, parte 21, Reg. (CE) n. 748/2012 (v. in particolare il testo della lettera a) del punto 21.A.18) per quanto attiene il rilascio dei certificati di omologazione degli aeromobili.
Entrambi i Regolamenti, pubblicati sulla GUCE n. L3 del 6 gennaio 2016, entreranno in vigore il 26 gennaio 2016. (SB)

 


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