Novità interessanti in tema di abbandono di rifiuti. Con la sentenza n. 51450 del 14 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha affermato, in modo inequivoco, che perché si possa ritenere un soggetto responsabile del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata) occorre che questi sia “titolare di impresa o di responsabile di ente“.

scuolaecorsi_corsi_sec4984238f415dDiversamente, osserva la III Sezione Penale, si tratterà dell’illecito amministrativo di abbandono o deposito di rifiuti commesso da chiunque (art. 255, comma 1, D.L.vo 152/2006). Secondo la Corte, quindi, in caso di abbandono di rifiuti solo il titolare dell’impresa può essere chiamato a rispondere di gestione non autorizzata: “deve ricorrere l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti“.


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