Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 74316 del 17 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in ordine ai più pertinenti BAT-AEL da considerare nel fissare i valori limite di emissione in caso di sostituzione della turbina a gas in una centrale termoelettrica a ciclo combinato soggetta ad AIA.

In particolare, la Provincia di Cuneo chiedeva quali sono i valori limite da rispettare per un CCGT esistente al 2003, per il quale è prevista la sostituzione della sola turbina a gas con una turbina nuova di ultima generazione, ad elevata efficienza (TG), mentre la parte di generatore di vapore a recupero (GVR), ad eccezion fatta per l’aggiunta del ricircolo sui fumi che viene realizzato al fine di mantenere le condizioni di funzionamento della caldaia analoghe a quelle attuali, rimane invariata nelle sue caratteristiche principali, in particolare, non vengono modificate le parti a pressione quali tubazioni, corpi cilindrici, banchi di scambio, nonché le parti strutturali in carpenteria e di contenimento.

Nel riscontro, il Ministero ha precisato che l’autorità competente, previo confronto con il gestore, deve valutare se l’intervento si configura come completo rifacimento dell’unità, in tal caso le BAT di riferimento diverranno quelle relative ad impianti nuovi.

In caso contrario, se le prestazioni rimangono significativamente condizionate dalle componenti tecnologiche non modificate (o addirittura non modificabili), le BAT di riferimento rimangono quelle relative ad impianti esistenti, ovvero quelle in precedenza utilizzate nel definire i contenuti dell’AIA vigente.

Ciò ferma restando la facoltà per l’autorità competente di definire i valori limite di emissione utilizzando a riferimento l’intero intervallo dei BAT-AEL e in prospettiva (alla luce di quanto introdotto dalla direttiva UE 2024/1785) giustificando la scelta di valori limite non allineati con quelli più ambiziosi posti a riferimento.

 


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