06/12/2024
BAT per impianti di forgiatura e fonderie
Pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974
BAT EmissioniSulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di oggi, 6 dicembre 2024, è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie.
Come stabilito nell’allegato al provvedimento, le conclusioni sulle BAT si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
- Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
b) attività di forgiatura con forge la cui energia di impatto supera 50 kJ per forgia e allorché la potenza calorifica è
superiore a 20 MW; - Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- Lavorazione di metalli non ferrosi:
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, e funzionamento di fonderie di metalli
non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al
giorno per tutti gli altri metalli; - Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì:
– le fonderie di metalli ferrosi che utilizzano processi di colata continua per la produzione di getti di ghisa grigia o ghisa sferoidale nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
– le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano lingotti legati, rottami, prodotti di recupero o metalli liquidi per la produzione di getti nella loro forma definitiva o quasi definitiva;
– il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE;
– il rivestimento di forme e anime nelle fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi;
– lo stoccaggio, il trasferimento e la movimentazione dei materiali, compresi lo stoccaggio e la movimentazione dei rottami e della sabbia nelle fonderie;
– i processi di combustione direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT, purché i prodotti gassosi della combustione siano posti a contatto diretto con i materiali (ad esempio il riscaldamento diretto della carica o l’essiccazione diretta della carica).
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).