12/12/2017
BAT
Dall’UE nuove conclusioni sui prodotti chimici
La Commissione Europea ha adottato, con la Decisione di esecuzione 2017/2117 del 21 novembre 2017, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Tali conclusioni costituiscono il nucleo di un precedente documento di riferimento sulle BAT, in merito al quale si è espresso il Forum (istituito, ai sensi della citata direttiva 2010/75, per lo scambio di informazioni) composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, trasmettendo il relativo parere alla Commissione il 5 aprile 2017.
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili si riferiscono alla fabbricazione di determinati prodotti chimici in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno. I prodotti chimici che ne costituiscono oggetto sono: idrocarburi semplici; idrocarburi ossigenati; idrocarburi solforati; idrocarburi azotati; idrocarburi fosforosi; idrocarburi alogenati; composti organometallici; tensioattivi e agenti di superficie. Restano, invece, escluse: la combustione di combustibili diversa da quella che avviene in un forno/riscaldatore di processo o in un ossidatore termico/catalitico, contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants – LCP); l’incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle apposite conclusioni (Waste Incineration – WI); la fabbricazione di etanolo che si svolge in un’installazione che ricade in una determinata attività richiamata dalla direttiva 2010/75/UE (allegato I, sezione 6.4, lettera b), punto ii), o che corrisponde a un’attività accessoria di tale installazione, contemplata dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (Food, Drink and Milk Industries – FDM). (LM)