Dal 31 luglio è in vigore la L. 108/21, di conversione del DL 77/21 (“Semplificazioni”), la quale, tra l’altro, ha mostrato una notevole chiarezza di idee del nostro legislatore in tema di esclusioni di responsabilità del produttore rifiuti ex art. 188, c. 5, TUA, visto che ha cambiato 4 volte idea in 10 mesi (!) rispetto a quali documenti utilizzare oltre al FIR, in caso di rifiuti avviati ad un impianto intermedio di smaltimento rifiuti (D13, D14, D15).

Orbene, dopo essere passati dal certificato di avvenuto smaltimento (fino a settembre 2020), all’attestazione di avvenuto smaltimento (fino a maggio 2021) ed all’attestazione di avvio al recupero o smaltimento (fino a luglio 2021), siamo giunti ora al fatto che il produttore non deve far più nulla.

Così infatti recita ora la norma: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». E così sia. Almeno fino a quando entrerà in vigore la comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento di cui all’art. 188 bis, c. 4, lett. h.

Corso Rifiuti: novità e criticità settembre 2021


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