Il Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione definisce i criteri e i limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità, con riferimento all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 98/70 (CE) e all’art. 17, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2009/28 (CE).
Le suddette Direttive prevedono che i biocarburanti e i bioliquidi possano beneficiare di sostegno pubblico qualora non siano prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 (o in epoca successiva) presentavano un elevato valore in termini di biodiversità. Ciò a meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità di cui sia dimostrato che la raccolta delle materie prime risulti necessaria per preservarne lo status di terreno erboso.
A tal proposito, la Commissione, tramite il Regolamento (UE) n. 1307/2014 ha specificato i criteri e i limiti geografici per determinare i “terreni erbosi ad elevata biodiversità”, i quali variano in funzione delle zone climatiche e possono comprendere zone con caratteristiche distinte.
I “terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità”, secondo l’art. 1 del suddetto Regolamento, sono i terreni erbosi dove l’uomo non è intervenuto e che mantengono la composizione naturale delle specie, le caratteristiche e i processi ecologici (con esclusione dei terreni soggetti a intervento umano, dei terreni degradati e dei terreni che ospitano una grande varietà di specie a rischio estinzione, endemiche, migratrici o gregarie, o terreni che costituiscono un ecosistema gravemente minacciato, che sono perciò definiti “terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità”).
Sono, invece, sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità (art.3):
– gli habitat di cui all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
– gli habitat che rivestono un’importanza significativa per le specie animali e vegetali d’interesse unionale di cui agli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE;
– gli habitat che rivestono un’importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all’allegato I della Direttiva 2009/147/CE.
Il Regolamento (UE) n. 1307/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L351 del 9 dicembre 2014, si applicherà a partire dal 1 ottobre 2015. (RT)


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