05/11/2024
Bonifiche: aree contaminate e soglia dimensionale
I chiarimenti del MASE
BonificheIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 197666 del 30 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della procedura di bonifica semplificata ai sensi dell’art 249 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152.
In particolare, il Comune di Milano chiedeva se possa ritenersi corretto il richiamo, ai fini della individuazione delle “aree contaminate di ridotte dimensioni” di cui all’art. 249 del D.lgs. 152/2006, la soglia dimensionale dei 5.000 mq (mutuando il limite dal D.M. 31/2015).
Nel riscontro il Ministero, dopo aver richiamato la normativa applicabile, ha precisato quanto segue:
“l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 249 del D.lgs. 152/2006, stante anche la nozione unitaria di “aree contaminate di ridotte dimensioni” prevista dalla normativa primaria, porta a ritenere che il Legislatore abbia inteso indicare un dato numerico al fine di delimitare sia la superficie di siti di ridotte dimensioni che delle aree circoscritte interessate da eventi accidentali.
Infatti, si legge nel testo della norma, che la procedura semplificata di cui all’allegato IV alla Parte IV si applica per gestire situazioni di:
a) rischio o potenziale contaminazione per i siti di ridotte dimensioni;
b) eventi accidentali (solo accidentali) che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali.
Per entrambe le casistiche, come già detto da ricondurre alla nozione di “Aree contaminate di ridotte dimensioni”, il Legislatore specifica che la superficie interessata dal rischio o potenziale contaminazione o dall’evento accidentale non debba essere superiore a 1000 metri quadri.
Tale interpretazione, oltre a derivare dal dato testuale della norma, atteso che l’inciso “di superficie non superiore a 1000 metri quadri” è riferito sia alla locuzione “siti di ridotte dimensioni” che alla locuzione “aree circoscritte”, sembrerebbe essere vieppiù corroborata dall’entrata in vigore del D.M. 31/2015, il quale ha voluto, invece, dettare una specifica disciplina, anche in ordine alle dimensioni del punto vendita carburanti superando così il limite dell’Allegato 4, non suscettibile di essere applicata all’infuori dell’ambito di applicazione considerato dal Legislatore”.
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