04/02/2019
Se bruci le stoppie è smaltimento illecito di rifiuti!
La Cassazione chiarisce il principio.
cassazione decreto gestione rifiutiCon la sentenza n. 3598 del 24 gennaio la Corte di Cassazione penale ha puntualizzato quando la combustione di residui vegetali è smaltimento non autorizzato di rifiuti.
Integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma, lett. a), D.L.vo 152/2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6- bis, primo e secondo periodo.
Invece, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del medesimo decreto, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Piacenza, 4/2/2019