Con la sentenza n. 3598 del 24 gennaio la Corte di Cassazione penale ha puntualizzato quando la combustione di residui vegetali è smaltimento non autorizzato di rifiuti.

Integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma, lett. a), D.L.vo 152/2006, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6- bis, primo e secondo periodo.

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Invece, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del medesimo decreto, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Piacenza, 4/2/2019


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