La combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi (di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), Dlgs. 152/2006) se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo (raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali).

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Diversamente, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) è punita esclusivamente in via amministrativa ai sensi dell’art. 255, Dlgs. 152/2006.

Così si è espressa Cass. Pen., Sez. III, n. 26569 del 13 luglio 2021

 


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