Con particolare riferimento al ritiro all’interno degli esercizi commerciali di rivendita di capsule di caffè, ove le medesime capsule usate vengano conferite dai clienti, il MITE ha fornito un’interpretazione dell’art. 179 del D.L.vo 152/06, in ragione delle procedure di recupero del materiale riciclabile.
La separazione delle componenti caffè esausto – capsula (in plastica o alluminio), a prescindere che queste componenti una volta separate, siano inviate a smaltimento o a recupero, non genera prodotti idonei ad essere reimpiegati senza altro pretrattamento: pertanto, tale operazione non configura un’operazione di “preparazione per il riutilizzo”: si potrebbe parlare di “preparazione per il riutilizzo” solo se la capsula di caffè esausto, tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, venisse riportata allo stato iniziale, tale da poter essere reimpiegata senza altro pretrattamento. L’operazione di “disassemblaggio” della capsula di caffè esausto, si configura come un’operazione di “trattamento” di rifiuti, che può avvenire esclusivamente in appositi impianti autorizzati, anche ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/2006.
Circa la possibilità per gli operatori di “intercettare” detta tipologia di rifiuti prima che gli stessi siano gestiti tramite lo strumento del deposito temporaneo prima della raccolta, bisogna distinguere due casi: se le capsule di caffè esausto fossero “lasciate vuote dopo l’uso”, esse rientrerebbero nella categoria degli imballaggi e in quanto tali, soggette a regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Le stesse sarebbero pertanto idonee al deposito temporaneo presso il punto vendita, ai fini del successivo trasporto presso un impianto di recupero, che nel caso di specie è da effettuarsi mediante il consorzio di filiera specifico per il materiale che compone le capsule (alluminio o plastica). Se, al contrario, le capsule in questione fossero destinate ad essere gettate insieme al caffè, non rientrerebbero nella definizione di imballaggi, quindi non assoggettabili a regimi di EPR e conseguentemente, il deposito temporaneo prima della raccolta presso i locali del rivenditore non appare possibile.
È comunque auspicabile che, attraverso accordi con le Amministrazioni locali e il servizio pubblico di gestione rifiuti, si possano attuare sistemi di raccolta dedicati, anche in via sperimentale, finalizzati ad individuare le corrette modalità di gestione anche ai fini del successivo recupero di materia.


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