04/02/2016
Carburanti per la navigazione
In GU il Regolamento per l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti
E’ stato adottato, con D.M. 15 dicembre 2015, n. 225 (pubblicato sulla GU n. 27 del 3 febbraio 2016 ed in vigore dal 1 aprile 2016) il “Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne”.
Come precisato dall’art. 1, comma 1, le nuove norme riguardano l’impiego dei carburanti esenti dall’accisa per la navigazione nonché degli oli lubrificanti esenti. In particolare, l’esenzione si applica “ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti”. Per quanto attiene la navigazione in acque marine comunitarie tale esenzione si applica alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.
Il D.M. n. 225/2015 prevede norme in tema di autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione (art. 3), che deve essere richiesta dal soggetto che intenda gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti prima dell’inizio dell’attività, nonché di circolazione dei carburanti esenti (art. 4). L’esercente dell’impianto di distribuzione è altresì tenuto a dare corso ad una serie di adempimenti amministrativi e contabili in conformità all’art. 5, fra i quali ad esempio la tenuta di un registro di carico e scarico da compilare giornalmente e per ciascun prodotto; anche i beneficiari, tuttavia, sono obbligati a tenere a bordo delle imbarcazioni impiegate un libretto di controllo in cui sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti (art. 6).
L’art. 8 prevede infine disposizioni in tema di verifiche e controlli. (GG)