“Come è noto l’RSPP, a seguito di debita formazione, potrà essere investito della nomina come HSE, stante la sempre maggiore centralità di tale figura nel contesto aziendale.

Pare dunque opportuno chiedersi se sussistano responsabilità penali in capo a tale nuova figura.

Si ricorda, infatti, che il D. Lgs. 81/2008 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolga adeguatamente il suo compito.

Il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione e quindi dello stesso RSPP, non significa che questi componenti o l’RSPP debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto.

Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quali l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose (tali norme infatti puniscono chiunque concorra a cagionare gli eventi contemplati violando la normativa antinfortunistica).

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La giurisprudenza è oramai uniforme nel ritenere che il RSPP non può non dirsi esonerato da un’eventuale responsabilità per colpa: anzi, qualora l’errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest’ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità.

In definitiva, vi è corresponsabilità del Responsabile con il datore di lavoro per il verificarsi di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo.

E dunque, laddove il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.

Analogamente la figura dell’HSE, quale figura competente e strategica in ambito ambientale potrebbe essere chiamato a rispondere, in virtù della posizione di garanzia ricoperta, ex art. 40, comma 2 c.p., per non aver impedito un obbligo giuridico che aveva l’obbligo di prevedere, dei gravi reati sopra richiamati.

Ma v’è di più, nel documento UNI, si identifica il ruolo dell’HSE Manager quale ruolo di un soggetto che svolge “una professione di carattere gestionale” e che giustappunto, per poterla svolgere adeguatamente, “possiede una conoscenza gestionale degli ambiti HSE riferita ad aspetti legali, normativi, tecnici, gestionali e relazionali” oltre a “caratteristiche psicoattitudinali riferite alla leadership e alla managerialità“, da ciò ne deriva la possibilità che tale figura possa altresì concorrere nella commissione dei reati ambientali”.

(Fabrizio Salmi)

Per info e approfondimenti: 0523.315305 – 3348283521- formazione@tuttoambiente.it


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