Con la nota n. 135336 del 22 luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta a un interpello di Confindustria, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di conferimento ai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e bombole non ricaricabili per uso domestico.

Quanto all’attribuzione del codice EER alle cartucce di gas, il Ministero ha precisato che “in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, dovrebbe escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09. La semplice presenza, infatti, di un residuo di sostanze pericolose nell’imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un’automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso e pertanto classificabile con il codice EER 150110* riferito a “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”.

I rifiuti ai quali può essere attribuito tale codice sono compresi fra quelli che il decreto ministeriale 8 aprile 2008 prevede possano essere conferiti ai centri di raccolta comunale.

Con riferimento alle bombole di CO2 non ricaricabili utilizzate in ambito domestico per gasare l’acqua, il ministero non ritiene che a questi rifiuti possano essere attribuiti i codici EER 160504* o 160505 “gas in contenitori a pressione limitatamente a estintori ed aerosol ad uso domestico”.

Deve essere considerato, però, che il punto “10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) dell’elenco dei rifiuti urbani generati dai nuclei domestici conferibili nei centri di raccolta comunali del decreto ministeriale 8 aprile 2008 può consentire anche il conferimento di tali rifiuti domestici, in quanto la voce 15 01 11* dell’elenco europeo dei rifiuti – “15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti” – sembra poter comprendere anche le bombole di ricarica dei gasatori domestici.

Non sembra accettabile, infatti, la prospettiva secondo la quale un privato cittadino che dismette il rifiuto di un prodotto liberamente venduto ai consumatori finali per impieghi domestici si debba rivolgere a un trasportatore e a un impianto di trattamento di rifiuti speciali. Per questo motivo, i rifiuti derivanti da prodotti utilizzati dai nuclei familiari devono comunque essere conferibili ai centri comunali di raccolta. Se così non fosse, infatti, si incrementerebbe il tasso di abbandono dei rifiuti o se ne incentiverebbe un conferimento scorretto, per esempio bombole di CO2 collocate nel contenitore del rifiuto indifferenziato.
 

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