Con la nota n. 135336 del 22 luglio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta a un interpello di Confindustria, ha fornito chiarimenti circa la possibilità di conferimento ai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici costituiti da cartucce di gas e bombole non ricaricabili per uso domestico.

Come rilevato dal Ministero, il decreto ministeriale 8 aprile 2008, ove vengono elencati i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini, consente il conferimento ai centri di raccolta dei gas in contenitori a pressione limitatamente a estintori ed aerosol ad uso domestico, identificati dai codici EER 160504* o 160505, con conseguente esclusione delle tipologie di rifiuti oggetto dell’istanza.

Quanto alla classificazione delle cartucce di gas e delle bombole non ricaricabili, il Ministero ha precisato che “in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, dovrebbe escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09. La semplice presenza, infatti, di un residuo di sostanze pericolose nell’imballaggio (ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un’automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso e pertanto classificabile con il codice EER 150110* riferito a “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze”.

Per il Ministero in tale fattispecie rientrerebbero le cartucce di gas GPL non ricaricabili, in quanto contenenti una sostanza infiammabile, ma non le bombole del gas non ricaricabili ad uso domestico, in quanto non sono contenitori T/FC, ossia imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

 
Scuola Addetto alla gestione dei centri di raccolta ottobre 2024
 


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