Con una recentissima sentenza (n. 7709/2021) così si è espresso il Consiglio di Stato: “Ai sensi del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, i costi della gestione dei rifiuti devono essere sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori attuali ovvero dai detentori precedenti dei rifiuti.

Ciò che rileva è la materiale disponibilità dei beni ovvero la titolarità di un titolo giuridico come la proprietà del fondo in cui sono situati i beni immobili inquinati.

Il curatore fallimentare acquisisce la qualifica di detentore nella propria qualità di gestore del bene immobile inquinato. Pertanto, lo stesso deve sostenere i costi necessari per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito”.

 


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