24/07/2019
Il chimico che falsifica un CER rischia due anni di reclusione!
Importanti chiarimenti dalla Corte di cassazione
Il chimico che attesti falsamente un rapporto di prova attribuendo un falso codice CER è punito con la sanzione di cui all’art. 483 codice penale (delitto fino a 2 anni di reclusione!) richiamato dall’art. 258 c. 4 TUA.
E per qualificarsi come certificato di analisi rilevante per il reato sopra indicato, occorre che l’atto sia espressivo di una specifica professione abilitata e che, conseguentemente, fornisca informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti di riferimento, ovvero sulla loro “caratterizzazione, a prescindere dal “nome” utilizzato per identificarlo, rilevando, piuttosto, la sua funzione. Così si espressa Cass. Pen., sez. III, n. 31196/2019.
Per sapere tutto sulle sanzioni applicabili in tema di rifiuti si consiglia l’incontro con l’esperto RIFIUTI: SANZIONI E RESPONSABILITA’ a Piacenza il 25 settembre 2019.