Il chimico che attesti falsamente un rapporto di prova attribuendo un falso codice CER è punito con la sanzione di cui all’art. 483 codice penale (delitto fino a 2 anni di reclusione!) richiamato dall’art. 258 c. 4 TUA.

E per qualificarsi come certificato di analisi rilevante per il reato sopra indicato, occorre che l’atto sia espressivo di una specifica professione abilitata e che, conseguentemente, fornisca informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti di riferimento, ovvero sulla loro “caratterizzazione, a prescindere dal “nome” utilizzato per identificarlo, rilevando, piuttosto, la sua funzione. Così si espressa Cass. Pen., sez. III, n. 31196/2019.

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Per sapere tutto sulle sanzioni applicabili in tema di rifiuti si consiglia l’incontro con l’esperto RIFIUTI: SANZIONI E RESPONSABILITA’ a Piacenza il 25 settembre 2019.


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