Con nota prot. 329/15/cnc/faut del 18 maggio 2015, il Consiglio Nazionale dei Chimici prende posizione sul “conflitto etico irrisolvibile” che scaturisce dall’entrata in vigore dell’art. 13 del D.L. 91/14 conv. in L. 116/14, relativamente alla classificazione dei rifiuti, in riferimento all’art. 2 del Codice Deontologico dei Chimici: “indipendenza ed autonomia del giudizio tecnico espresso, e svolgimento dell’incarico secondo scienza e coscienza”.
In relazione all’applicabilità tassativa dal 1 giugno 2015 delle nuove norme di classificazione previste dalla Dec. 2014/955/UE, dal Reg. (UE) n. 1375/2014 e dal Reg. (UE) n. 1342/2014, il Consiglio Nazionale fornisce – tra le altre – le seguenti indicazioni circa la valutazione della pericolosità dei rifiuti:
-il chimico ha l’obbligo di informare il cliente produttore/detentore dei rifiuti della “possibile difformità della normativa nazionale rispetto alle tassative indicazioni” europee;
-per determinare la pericolosità di un rifiuto che fa riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, “è necessario prevedere la valutazione delle sostanze pertinenti e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto, tenendo conto dei vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presente”;
-circa l’eventualità di ricercare i contaminanti organici persistenti (POPs) in alcuni rifiuti, “può essere preso come riferimento l’elenco dei rifiuti elencati nell’allegato V” del Reg. (CE) n. 850/2004 come modificato dal Reg. (UE) n. 1342/2014, avendo sempre di mira le sostanze pericolose pertinenti e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto e tenendo sempre in considerazione i vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presente.
Seguono, poi, ulteriori indicazioni tecniche su specifiche caratteristiche di pericolo – tra cui segnatamente HP 14. (MVB)


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