Il 15 novembre 2018 sono state depositate le Conclusioni dell Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona relativamente alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte Suprema di Cassazione in tema di classificazione dei rifiuti: la famosa questione, cioè, delle voci a specchio. Precisamente, si tratta delle Conclusioni relative alle Cause riunite da C-487/17 a C-489/17.

In attesa della sentenza, e ricordando quanto riportava la condivisibile requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pasquale Fimiani (v. Classificazione rifiuti con voci a specchio, Rinvio alla Corte UE: la requisitoria del Sostituto Procuratore), segnaliamo i seguenti, rilevanti, punti delle Conclusioni dell’Avvocato Generale:

 

60. Come ho già spiegato, la normativa dell’Unione impone al produttore o detentore di procedere a un ragionevole accertamento della composizione dei rifiuti e di verificare successivamente l’eventuale pericolosità delle sostanze individuate onde stabilire, in funzione dei loro valori di concentrazione, se ricadano nell’allegato III della direttiva 2008/98 o nell’allegato IV del regolamento n. 850/2004. Va quindi parimenti esclusa la «tesi della certezza o della pericolosità presunta», menzionata dal giudice del rinvio, che imporrebbe, quale unica via per non classificare il rifiuto come pericoloso, un’indagine esaustiva della composizione del rifiuto e di tutte le possibili sostanze pericolose, nonché del loro grado di concentrazione“;

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79. Concordo con il governo italiano sul fatto che il produttore o detentore del rifiuto non ha l’obbligo di sottoporlo ad analisi esaustive al fine di individuare tutte le sostanze pericolose, ai sensi del regolamento n. 1272/2008, eventualmente presenti nello stesso e tutti i possibili indizi di pericolosità che esso può comportare, in applicazione dell’allegato III della direttiva 2008/98. Tale opinione è condivisa dal giudice del rinvio, il quale ritiene che sia necessaria non una ricerca indiscriminata di tutte le sostanze che i rifiuti potrebbero astrattamente contenere, ma un’adeguata caratterizzazione degli stessi basata prima sull’accertamento della loro esatta composizione e, successivamente, sulla verifica della pericolosità delle sostanze così individuate“;

 

80. Anche il principio di fattibilità tecnica e praticabilità economica, espresso all’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 2008/98, osta a che si imponga al produttore di svolgere analisi assolutamente esaustive della composizione dei rifiuti e di tutti gli indizi di pericolosità delle sostanze che li compongono. Un obbligo siffatto sarebbe peraltro sproporzionato“.

 

Ne discuteremo durante il Corso di Formazione “Rifiuti pericolosi: come classificarli correttamente – Criticità, novità, metodiche analitiche, HP14, responsabilità, sanzioni, a Milano, il 17 gennaio 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305

 


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